Art. 7.
(Collegio dei docenti).

      1. Il collegio dei docenti ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche ed educative. Esso provvede, in particolare, all'elaborazione del piano dell'offerta

 

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formativa in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 5.
      2. Il collegio dei docenti è articolato in dipartimenti disciplinari, presieduti da un docente coordinatore, ovvero in ulteriori forme organizzative, definite dal collegio stesso. Le modalità organizzative del collegio dei docenti sono recepite dal regolamento di istituto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).
      3. Il collegio dei docenti si riunisce in seduta obbligatoria all'inizio dell'anno scolastico per approvare la propria organizzazione interna e l'elaborazione del piano dell'offerta formativa.